Articolo abrogato dal D.P.P. 29 marzo 2006, n. 5-58/Leg., così recitava:

“Art. 17 (Agri-eco-turismo) — 1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di agri-eco-turismo, come definito dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale, le strutture devono soddisfare almeno quattro delle seguenti caratteristiche:

a) impiego di materiali tradizionali da costruzione e di finitura possibilmente di produzione locale;

b) impiego di isolanti termici non sintetici e/o contenenti fibre nocive;

c) impiego di intonaci di calce, vernici e pitture a base alcalina, colle a base di resine naturali, oli, cere e lacche derivanti da materiali naturali ed ecologici;

d) impiego di materiali locali e rinnovabili per la pavimentazione;

e) impiego di pavimenti, finestre e porte in materiale non plastico o metallico;

f) muratura portante e solai in legno o in latero-cemento orientati e debolmente armati;

g) adozione di sistemi di utilizzazione della acque meteoriche per usi non potabili;

h) adozione di sistemi di fitodepurazione delle acque reflue progettati conformi alle linee guida sperimentali, approvate dalla Giunta provinciale con Delib.G.P. 10 maggio 2002, n. 992;

i) adozione di misure atte al contenimento dei consumi energetici anche con l'uso di pannelli solari o impianto di riscaldamento da fonti rinnovabili;

j) posizionamento di essenze arboree volte al rinfrescamento ed alla schermatura da rumore, vento, radiazione solare estiva;

k) pareti esterne con massa frontale non inferiore a 500 chilogrammi per metro quadrato.

2. L'arredamento e le dotazioni delle strutture adibite all'esercizio dell'attività di agri-eco-turismo devono soddisfare almeno le seguenti caratteristiche qualitative:

a) nessun impiego in ambienti chiusi di impregnanti chimici per il legno, di colori e di vernici contenenti solventi;

b) tessuti d'arredamento e biancheria in fibra naturale;

c) mobilio in legno e suppellettili in materiale naturale;

d) posate e stoviglie di materiali non plastici.

3. Nell'esercizio dell'attività di agri-eco-turismo, l'operatore agrituristico deve inoltre:

a) improntare l'attività ad uno stile eco-compatibile, caratterizzato da risparmio energetico, da riduzione della produzione di rifiuti, dallo smaltimento dei rifiuti medesimi mediante riciclaggio e raccolta differenziata, dall'uso di recipienti e di imballaggi ecologici riutilizzabili e dall'esclusione di prodotti imballati per porzioni;

b) in caso di somministrazioni di pasti e di bevande e delle degustazioni di prodotti aziendali, utilizzare, in misura complessivamente non inferiore all'80 per cento, prodotti ottenuti con metodi di agricoltura biologica, come definiti dal Reg. (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.”

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