Articolo abrogato dal D.P.P. 13 agosto 2013, n. 15-117/Leg., così recitava:

“Art. 35 (Disposizioni transitorie) — 1. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 24 della legge provinciale, gli operatori agrituristici già autorizzati ai sensi della L.P. 10 marzo 1986, n. 9 (Disciplina sull'agriturismo) hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione di autovalutazione prevista dall'articolo 32, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, ovvero entro 60 giorni dall'avvenuto adeguamento dei locali agrituristici.

2. Nel periodo di adeguamento previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge provinciale, le strutture agrituristiche già autorizzate ai sensi della legge provinciale n. 9 del 1986, che non dispongano, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dei requisiti, delle dimensioni minime e delle dotazioni previste dallo stesso, sono temporaneamente classificate ad una margherita.

3. Sono iscritti d'ufficio all'elenco degli idonei i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno già presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 1986 e per i quali la Commissione agrituristica provinciale prevista dall'articolo 11 della medesima legge provinciale abbia esaminato positivamente la predetta domanda.

3-bis. Sono cancellati d'ufficio dall'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica, i soggetti di cui al comma 3 che, entro tre anni dall'esame dell'iniziativa da parte della predetta Commissione, non abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica da parte del comune competente.

4. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione agrituristica già presentate ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 1986 e non ancora sottoposte all'esame della Commissione di cui all'articolo 11 della medesima legge, sono valutate dal Servizio provinciale competente in materia di agriturismo limitatamente ai fini dell'iscrizione degli interessati all'elenco degli idonei.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le domande per l'esercizio dell'attività agrituristica presentate ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 1986 sono trasmesse dal Servizio provinciale competente in materia di agriturismo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento al comune territorialmente competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica. A tal fine il termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione dall'articolo 6, comma 5, della legge provinciale decorre dalla data di ricezione delle domande di autorizzazione da parte del comune territorialmente competente.”

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