Il presente articolo si intende abrogato in seguito alla modifica apportata dal D.P.P. 29 marzo 2006, n. 5-58/Leg. che ha sostituito l'intero capo IV, così recitava:

Art. 24 (Conservazione delle carni) — 1. La conservazione delle carni macellate deve avvenire in cella frigorifera di capacità adeguata, anche coincidente con quella dello spaccio di vendita ovvero con quella della cucina di preparazione dei pasti e delle degustazioni.

2. Le carni fresche esposte di specie diverse non devono entrare in contatto tra di loro e con altri prodotti carnei, quali insaccati o carni preparate, qualora le carni stesse non siano protette da involucro.

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