Il presente articolo si intende abrogato in seguito alla modifica apportata dal D.P.P. 29 marzo 2006, n. 5-58/Leg. che ha sostituito l'intero capo IV, così recitava:

“Art. 23 (Trasporto di carni macellate fuori dall'azienda agrituristica) — 1. Qualora gli animali allevati in azienda vengano fatti macellare in strutture extra-aziendali, il trasporto di carni dalla struttura ove si è svolta la macellazione all'impresa avviene in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

2. Le carni non protette devono essere trasportate appese o all'interno di vasche per alimenti.

3. Per trasporti di durata inferiore ad un'ora è consentito altresì l'impiego di contenitori isotermici, dotati di opportuni sistemi per mantenere la temperatura a cuore di 7 gradi Celsius per le carni e di 3 gradi Celsius per le frattaglie con le fluttuazioni previste dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980.”

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