Il presente articolo si intende abrogato in seguito alla modifica apportata dal D.P.P. 29 marzo 2006, n. 5-58/Leg. che ha sostituito l'intero capo IV, così recitava:

“Art. 22 (Ulteriori disposizioni) — 1. Lo stordimento degli animali che precede la macellazione deve essere svolto nel rispetto del benessere animale.

2. I locali, le attrezzature e gli utensili devono essere utilizzati esclusivamente per l'attività di macellazione e devono altresì essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzo.

3. Nel locale di macellazione è vietato il sezionamento delle carcasse.

4. Il dissanguamento e le successive operazioni sulla carcassa avvengono sull'animale appeso. In ogni caso la carcassa dell'animale deve evitare il contatto con il pavimento del locale ove si svolge la macellazione.

5. Il trasporto delle carni degli animali macellati dal luogo di macellazione al locale cucina o al laboratorio autorizzato per le successive lavorazioni è effettuato mediante impiego di appositi contenitori o involucri per alimenti.

6. Il sangue, i materiali a basso e alto rischio nonché a rischio specifico vengono raccolti e smaltiti conformemente alla normativa vigente in materia.

7. La cella frigorifera o le altre attrezzature destinate alla conservazione delle carni devono poter essere chiuse a chiave o dotate di un sistema che ne permetta l'osservazione o il sequestro in attesa di analisi.

8. Qualora le carni degli animali macellati siano utilizzate esclusivamente per la vendita diretta al consumatore finale, il sezionamento delle carni delle specie elencate dall'allegato D, numeri 4 e 5, deve avvenire in locali autorizzati ai sensi della legge n. 283 del 1962; il locale può essere individuato nella cucina agrituristica se idonea ed autorizzata allo scopo.”

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