Il presente articolo si intende abrogato in seguito alla modifica apportata dal D.P.P. 29 marzo 2006, n. 5-58/Leg. che ha sostituito l'intero capo IV, così recitava:

“Art. 21 (Macellazione di bovini, di equini, di suini, di ovicaprini e di selvaggina di taglia grossa) — 1. La macellazione delle specie previste dall'allegato D, numeri 4 e 5, è effettuata in strutture autorizzate ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286 (Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche).

2. Tali strutture devono rispettare i seguenti requisiti igienico-sanitari:

a) un locale per la macellazione sufficientemente ampio, ove il settore adibito alle operazioni di eviscerazione sia separato tramite una divisoria fissa o mobile ovvero sufficientemente distante dal settore adibito alle operazioni di stordimento, di dissanguamento e di scuoiamento;

b) dotazione di congegni, anche manuali, di sollevamento completo dell'animale o, qualora l'altezza del locale non lo permetta, strutture che evitino il contatto dell'animale con il pavimento;

c) un locale ovvero un contenitore esterno al locale di macellazione per il deposito dei visceri in attesa del loro trasferimento agli stabilimenti previsti dal decreto legislativo n. 508 del 1992;

d) attrezzature per la conservazione delle carni in regime di temperatura di refrigerazione;

e) un servizio igienico. È ammesso l'utilizzo del servizio igienico dell'abitazione privata dell'operatore agricolo, qualora esistente, purché facilmente raggiungibile e dotato di appendiabiti da lavoro, di acqua fredda e calda, nonché di dispositivi igienici per lavare, disinfettare e asciugare le mani;

f) un locale adibito a spogliatoio; è ammesso l'utilizzo dello spogliatoio dell'azienda agrituristica ove esistente, ovvero dell'abitazione privata dell'operatore agricolo, qualora non sia impiegato nel macello personale esterno al suo nucleo familiare.

3. Le strutture di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche per la macellazione delle specie previste dall'allegato D, numeri 1, 2 e 3; in tal caso la macellazione delle singole specie deve avvenire in giorni ovvero in momenti diversi.”

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