Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 143 - Sospensione dei pagamenti all’appaltatore o al subappaltatore per mancato pagamento di prestazioni di fornitori

1. Il fornitore dell’appaltatore o del subappaltatore comunica all’amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all’appaltatore il mancato pagamento di prestazioni ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42, comma 15, della legge, trasmettendo la seguente documentazione:

a) contratto od ordinativo risultante da atto scritto, in originale o copia conforme all’originale, per una prestazione di sola fornitura ovvero di fornitura unitamente alla posa in opera che non costituisca subappalto, per un importo pari o superiore a 2.500 euro, al netto di IVA; il contratto deve recare espressa ed univoca indicazione dei lavori in appalto a cui è connessa la prestazione;

b) copia delle fatture inevase ed attestazione dell’avvenuta consegna all’appaltatore o al subappaltatore;

c) dichiarazione del fornitore che la prestazione non pagata è stata eseguita regolarmente e non è stata contestata;

d) richiesta di sospensione del pagamento all’appaltatore o al subappaltatore.

2. La documentazione carente o non conforme a quanto disposto al comma 1 comporta l’inammissibilità della richiesta.

3. Il responsabile del procedimento invita l’appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.

4. Se la prestazione non pagata è stata eseguita nei confronti dell’appaltatore, l’amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 3, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell’appalto principale per una somma corrispondente alle fatture inevase.

5. Se la prestazione non pagata è stata eseguita nei confronti del subappaltatore, l’amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 3, sospende il pagamento del subappalto in caso di pagamento diretto o, negli altri casi, può disporre la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 42 della legge, dandone contestuale segnalazione all’autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture.

6. L’amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui ai commi 4 e 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore o specifica liberatoria del medesimo."

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