Articolo abrogato dalla L.P. 09/03/2016, n. 2, così recitava:

“Art. 49 (Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte negli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria) — 1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nel caso di procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.

3. Il termine di ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette, alle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e al dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.

4. Nel caso di licitazione, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte.

5. Nel caso di procedure negoziate, con o senza previa pubblicazione di un bando di gara, e di dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti amministrazioni aggiudicatrici nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di invio dell’invito.

6. Nel caso di appalto-concorso esperito sulla base di un progetto preliminare, il termine per la presentazione del progetto definitivo non può essere inferiore a 60 giorni dalla data di invio dell’invito.

7. Nel caso di appalto concorso esperito sulla base di un progetto definitivo, ovvero per la fase della procedura inerente la progettazione esecutiva il termine per la presentazione del progetto esecutivo è stabilito a discrezione dell’amministrazione, tenuto conto della difficoltà dell’elaborazione progettuale, in misura comunque non inferiore al termine di cui al comma 6.

8. In ogni caso quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell’invito. In ogni caso quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a ottanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell’invito.

9. Se l’amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato un avviso di preinformazione ai sensi dell’articolo 58.28 della legge, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. I termini decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette. Questi termini ridotti possono essere utilizzati solo se l’avviso di preinformazione pubblicato contiene tutte le informazioni richieste per il bando dall’allegato I, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso, e se l’avviso stesso è stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara.

10. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione richiesti dall’Unione europea, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 9, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.

11. Se le amministrazioni aggiudicatrici offrono, per via elettronica e a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato speciale d’appalto e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l’indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione è cumulabile con quella di cui al comma 10.

12. Se, per qualunque motivo, il capitolato speciale o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte delle imprese, non sono stati forniti entro i termini di cui all’articolo 50, o se le offerte possono essere formulate solo previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato speciale, ovvero nel caso di appalto a corpo o a corpo e a misura, nonché nel caso di ricorso al criterio d’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato da consentire a tutti gli interessati di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

13. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti da questo articolo, le amministrazioni aggiudicatrici, nel caso di obiettive ragioni di urgenza, motivate con determinazione del dirigente competente per materia, possono stabilire:

a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione europea;

b) nelle licitazioni, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l’offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell’invito a presentare offerte, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l’offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all’articolo 30, comma 5 ter, lettera c), della legge.

14. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti da questo articolo, l’amministrazione aggiudicatrice stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1.”

 

Il comma 2 dell’art. 72 della L.P. 09/03/2016, n. 2 dispone che il presente articolo continua ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

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