Articolo abrogato dall'art. 1, comma 10, della L.P. 07/07/2010, n. 10, così recitava:

“Art. 8. (Scioglimento di consorzi e comunità e trasferimento di funzioni)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale provvede, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, e può sopprimerli ed attribuire le relative funzioni alle comunità comprensoriali, solo se essi esercitano funzioni rientranti tra quelle indicate nell'articolo 2.”

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