Il comma 1 dell’articolo 20 è stato abrogato dalla L.P. Bolzano del 16/03/2012 n.7 e così recitava: “Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto del contratto collettivo di settore e dei criteri emanati dal comune sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta provinciale. Gli indirizzi devono prevedere il riposo domenicale come regola nonché la possibilità di deroghe temporali e per ambiti territoriali. Per gli indirizzi provinciali vanno sentiti i sindacati datoriali e dei lavoratori dipendenti più rappresentativi.”

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