Articolo modificato dall'art. 1, commi 14 e 15, della L.P. 17/09/2013, n. 14, a decorrere dal 01/01/2017 e, successivamente, dall’art. 1, comma 8, della L.P. 22/12/2016, n. 27.

Il valore di VSE di cui al comma 1, lettera d) era stato aumentato con Deliberaz. G.P. 12/06/2018, n. 552 per le domande presentate a partire dal 01/07/2018.

In seguito il presente articolo è stato abrogato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 21/07/2022, n. 5 a decorrere dal 01/09/2023, così recitava:

“Art. 97 (Requisiti per l'assegnazione di abitazioni in locazione)

1. Per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia sociale di cui all'articolo 94, comma 1, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) devono avere da almeno 5 anni la residenza o il posto di lavoro in provincia e da almeno due anni nel comune in cui sono situate le abitazioni;

b) non possono essere titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della famiglia, né aver ceduto negli ultimi cinque anni prima della presentazione della domanda un tale diritto; lo stesso vale per il coniuge non separato;

c) non possono essere componenti di una famiglia ammessa ad un contributo pubblico per la costruzione, l'acquisto o il recupero di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia, salvo che venga costituita una nuova famiglia;

d) non possono superare il valore della situazione economica (VSE) di 2,36;

e) non deve essere stata disposta nei loro confronti la revoca dell'assegnazione di un alloggio negli ultimi cinque anni, eccezion fatta per le revoche di assegnazione di alloggi disposte ai sensi del comma 5 dell'articolo 22;

f) non può essere stato pronunciato nei loro confronti da parte dell'IPES nei precedenti cinque anni lo sfratto per morosità;

g) nei loro confronti non deve sussistere la causa di esclusione di cui all'articolo 46, comma 2;

h) non possono essere già assegnatari di alloggi IPES adeguati, salvo che non si tratti di richiesta di cambio alloggio di cui all’articolo 104.

1.1. La Giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, può apportare i necessari adeguamenti al VSE previsto alla lettera d) del comma 1.

1-bis. Per il calcolo della durata minima della residenza in provincia ai sensi del comma 1, lettera a), è considerata la residenza storica prevista all'articolo 45.

1-ter. Fino a quando i richiedenti non avranno conseguito la durata minima della residenza o del posto di lavoro prevista nel comma 1, lettera a), per l'assegnazione di un'abitazione, possono richiedere l'assegnazione in locazione di un'abitazione nel comune di provenienza.

2. Qualora le abitazioni su cui il richiedente o il coniuge non legalmente separato possiedono i diritti di cui al comma 1, lettera b), si trovino fuori provincia, il richiedente è escluso dall'assegnazione di abitazioni in locazione soltanto se il valore convenzionale di tali abitazioni, accertato in base alle rispettive disposizioni regionali, corrisponda al valore convenzionale di un'abitazione adeguata alla famiglia del richiedente in base alle disposizioni di legge provinciali.

3. Le cause di esclusione di cui al comma 1, lettere b) e c), non trovano applicazione nei casi di cui agli articoli 29 e 39.

4. Qualora il richiedente sia proprietario di un'abitazione non adeguata in un comune della provincia, ovvero abbia il diritto di usufrutto di una tale abitazione, può ottenere in assegnazione un'abitazione in locazione soltanto se offre in locazione la propria abitazione all'IPES.

5. Per l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 vale per il concetto di famiglia l'articolo 44.

6. Per il concetto di abitazione adeguata vale l'articolo 43, comma 1.

7. Per il calcolo del reddito familiare complessivo vale l'articolo 58. Nel calcolo del reddito familiare complessivo viene contato anche il reddito della persona convivente "more uxorio" con il richiedente.

8. I requisiti per l'assegnazione di abitazioni in locazione devono essere posseduti dal richiedente e dai componenti della sua famiglia al momento della presentazione della domanda e fino al momento dell'assegnazione dell'abitazione in locazione.

9. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), gli emigrati all'estero, già residenti prima dell'emigrazione per almeno cinque anni in provincia e che si obbligano a ristabilire la loro residenza in provincia, possono presentare la domanda di assegnazione di un alloggio in quel comune nel quale avevano l'ultima residenza o nel quale è dimostrato che possano esercitare la loro professione o il loro lavoro.

10. Qualora nel capoluogo della provincia o nelle località centrali stabilite dal piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale siano previsti programmi abitativi straordinari, la Giunta provinciale può disporre in deroga alla disposizione di cui al comma 1, lettera a), che possano richiedere l'assegnazione di queste abitazioni anche richiedenti che hanno la loro residenza o il loro posto di lavoro in un comune dell'ambito di integrazione.

11. Abrogato.

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino