Articolo abrogato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 21/07/2022, n. 5 a decorrere dal 01/09/2023, così recitava:

“Art. 28 (Costi ammissibili per i programmi di costruzione dell'IPES)

1. Per l'appalto dei lavori per la nuova costruzione o il recupero di abitazioni l'IPES applica le disposizioni vigenti per l'appalto dei lavori pubblici della Provincia. Per la copertura delle spese tecniche all'IPES spetta un'indennità nella misura del 20 per cento del costo di costruzione convenzionale.

2. In caso di acquisto di abitazioni, il prezzo di acquisto non può superare il valore convenzionale delle abitazioni, determinato ai sensi dell'articolo 7 e del relativo regolamento di esecuzione. In caso di acquisto di abitazioni che necessitano di interventi di recupero, il prezzo di acquisto è determinato applicando al costo di costruzione i coefficienti per la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione.

3. In caso di acquisto di abitazioni con destinazione diversa da quella di abitazione, che sono suscettibili di essere trasformati mediante interventi di recupero in abitazioni, il prezzo di acquisto ammissibile è determinato dall'Ufficio estimo della Provincia.

4. Per maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle per la tutela del paesaggio e del carattere ambientale della zona, il costo di costruzione può essere aumentato di un ulteriore 20 per cento.

5. Per le abitazioni costruite, acquistate, recuperate o prese in locazione per la sistemazione di persone in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 22, comma 4, e per i progetti pilota previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera O), si può derogare per giustificati motivi dai suddetti prezzi massimi.

6. L'IPES può essere autorizzato dalla Giunta provinciale ad acquistare sul mercato libero singole abitazioni od interi edifici ad un prezzo superiore al valore convenzionale di cui all'articolo 7, comma 3, nei seguenti casi:

a) qualora sussista l'urgente ed indifferibile necessità di procurare abitazioni per persone che abbiano subito l'esecuzione dello sfratto o che siano minacciate dall'esecuzione dello sfratto ovvero per persone senza tetto;

b) qualora sussista l'urgente ed indifferibile necessità di procurare alloggi collettivi per immigrati regolarmente soggiornanti nel territorio provinciale;

c) qualora in comuni dichiarati dalla Giunta provinciale comuni ad alta tensione abitativa debbano essere messe a disposizione abitazioni per casi urgenti ed indifferibili.

7. I criteri per la determinazione del prezzo di acquisto si applicano anche a quei comuni, in cui il programma di costruzione di cui all'articolo 22 prevede la realizzazione di non più di 5 abitazioni.”

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