Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.P. 21/07/2022, n. 5, così recitava:

"Art. 21 (Commissione tecnica dell'IPES)

1. Presso l'IPES è istituita una commissione tecnica così composta:

a) dal Presidente dell'IPES, che la presiede;

b) dal direttore dell'Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata della Provincia;

c) dal direttore della Ripartizione provinciale urbanistica;

d) dall'assessore all'edilizia del comune interessato;

e) dal direttore della Ripartizione servizi tecnici dell'IPES.

2. I suddetti componenti possono designare un sostituto in caso di assenza o impedimento."

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