Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, del D. Pres. P. 16/12/2014, n. 32, così recitava:

"Art. 22 (Silenzio e ricorsi) — 1. Se la Camera di commercio non comunica il provvedimento di classificazione entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia, l'attività si intende autorizzata.

2. Avverso i provvedimenti della Camera di commercio di cui agli articoli 20 e 21 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione."

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