Articolo abrogato dal D. Pres. P. 08/08/2016, n. 26, a decorrere dal 01/01/2017.

L’articolo 8 così recitava:

“Art. 8 - (Attività parificate allo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente o autonomo)

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 6, della legge sono parificate all'esercizio di attività di lavoro dipendente o autonomo le seguenti attività:

a) la prestazione del servizio militare o del servizio civile, nel caso in cui il richiedente abbia svolto un'attività di lavoro dipendente o autonomo prima della prestazione del servizio;

b) la fruizione del congedo per maternità, per paternità o parentale ai sensi della legge;

c) il tirocinio formativo con sussidi;

d) la collaborazione continuativa e coordinata;

e) l'educazione dei propri figli, qualora il coniuge del richiedente eserciti un'attività di lavoro continuativo dipendente o autonomo da almeno due anni.”

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