Articolo abrogato dall’art. 13, comma 65, della L.R. 25/05/2022, n. 13, così recitava:

“Art. 8 - Sospensione e interruzione dell'attività

1. Il comune, accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività, o nella mancata presenza di tutte le figure nell'organico previste dalla presente legge, o nel caso in cui venga meno la rispondenza dello stato dell'impianto ai requisiti stabiliti per l'esercizio delle attività dalle vigenti norme previste in materia edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza, può sospendere, anche parzialmente, le attività delle strutture e degli impianti fino a novanta giorni, trascorsi i quali, in caso di mancato adeguamento, può procedere all'interruzione dell'attività.

2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al comma 1, il comune dispone la chiusura dell'impianto.”

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