Articolo modificato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 26/05/1973, n. 21; dall’art. 15, comma 1, della L.R. 17/03/1975, n. 8; dall’art. 9, comma 1, della L.R. 12/08/1980, n. 86; dall’art. 14, commi 1 e 3, della L.R. 29/04/1985, n. 21; dall’art. 18, comma 1, della L.R. 07/08/1990 n. 30; dall'art. 29, commi 2 e 3, della L.R. 12/01/1993, n. 10; dall'art. 18, comma 1, della L.R. 08/01/1996, n. 4; dall'art. 13, comma 1, della L.R. 06/04/1996, n. 22 e, successivamente, abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 02/08/2002, n. 7, così recitava:

“Art. 1

Il Comitato tecnico-amministrativo regionale previsto dall'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, riguardante l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione, è costituito:

a) di un magistrato del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, facente parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che lo presiede;

b) dell'Ispettore regionale tecnico, Vicepresidente;

c) dall'ispettore tecnico dei lavori pubblici o, in caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare, da un dirigente superiore tecnico dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici designato dall'Assessore per i lavori pubblici a comporre il Comitato in sostituzione del predetto ispettore;

d) dall'ispettore regionale sanitario o, in caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare, da un dirigente superiore del ruolo sanitario dell'Assessorato regionale della sanità, designato dal relativo Assessore a comporre il Comitato in sostituzione del predetto ispettore;

e) dal direttore regionale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o, in caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare, da un dirigente superiore amministrativo dello stesso Assessorato designato dal relativo Assessore a comporre il Comitato in sostituzione del predetto direttore;

f) dal direttore dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione o da un funzionario dello stesso ufficio da lui delegato; in caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare e sempre che non sia stato già delegato altro funzionario, da un consigliere superiore dello stesso ufficio designato dal Presidente della Regione a comporre il Comitato in sostituzione del predetto direttore;

g) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o da un suo delegato;

h) da due funzionari tecnici statali aventi qualifica non inferiore ad ingegnere capo, designati dal provveditore alle opere pubbliche della Sicilia, nonché dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile delle opere marittime per la Sicilia, o da un suo delegato;

i) di tre ingegneri capi degli uffici del Genio civile della Sicilia, scelti dall'Assessore regionale per i lavori pubblici;

l) dal Direttore della sezione autonoma dell'ufficio del Genio civile per il servizio idrografico di Palermo;

m) da cinque dirigenti tecnici con almeno cinque anni di anzianità in servizio presso l'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici o l'Ispettorato regionale tecnico, da tre dirigenti tecnici dell'urbanistica e da un geologo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

n) di un esperto di ingegneria geotecnica designato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici su una terna di nomi segnalata dai consigli delle facoltà di ingegneria dell'Università siciliane;

o) di un dirigente superiore tecnico dell'Assessorato regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione; p) del dirigente superiore preposto alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale per i lavori pubblici;

q) di tre dirigenti superiori del ruolo amministrativo designati dagli Assessori regionali per i lavori pubblici, per il territorio e l'ambiente, per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;

r) di un dirigente del ruolo tecnico dell'ambiente.

s) dall'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco o da un suo delegato.

Partecipa stabilmente ai lavori del Comitato il Soprintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio. Quando il comitato debba esaminare progetti concernenti l'edilizia scolastica è integrato dal Sovrintendente scolastico regionale.

In ogni altro caso in cui il Comitato debba esaminare progetti la cui valutazione richieda specifiche cognizioni tecniche o scientifiche, lo stesso è integrato da un numero di esperti in materia non superiore a tre designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.

Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e i pareri sono validi quando siano adottati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le funzioni di segretario sono espletate da un dirigente del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino