Articolo aggiunto dall'art. 31, della L.R. 14/04/2006, n. 14 e, successivamente, abrogato dall’art. 14, comma 41, della L.R. 25/05/2022, n. 13, così recitava:

“Art. 30-bis - Attività di prevenzione e presidio territoriale nelle aree montane

1. Nel territorio dei bacini idrografici montani, il dipartimento regionale delle foreste esercita le competenze di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, fatte salve le competenze in materia di polizia idraulica che rimangono in capo agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, e concorre nell'attività di presidio territoriale idraulico ed idrogeologico di cui alla Dir. P.C.M. 27 febbraio 2004.

2. Le autorizzazioni, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad essere rilasciate dagli uffici del Genio civile.

3. Le autorizzazioni rilasciate sono comunicate, entro i successivi quindici giorni, dagli uffici del Genio civile agli ispettorati ripartimentali delle foreste territorialmente competenti ai fini della tutela, vigilanza e controllo dei corsi d'acqua.”

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