Articolo abrogato dall’art. 14, comma 41, della L.R. 25/05/2022, n. 13, così recitava:

“Art. 83 - Programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulica-forestale nei bacini idrografici montani

1. In attuazione del disposto di cui alla legge regionale 29 aprile 1985 n. 21, articolo 3, comma 11, e successive modifiche ed integrazioni, resta di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulica-forestale rientranti nei bacini idrografici montani di cui all'articolo 30.”

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