Comma modificato dall’art. 13, comma 68, della L.R. 25/05/2022, n. 13.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 11/05/2023, n. 92 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 68, della L.R. 25/05/2022, n. 13.

Si riporta il testo del comma nella versione precedente alla modifica dichiarata illegittima:

1. In linea con le attuali politiche di bilancio dell'Unione europea e dello Stato ed al fine di potenziare gli uffici della pubblica amministrazione regionale e locale coinvolti nei processi di spesa attivati per il rilancio dell'economia e di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014/2020 e 2021/2027 nonché dai fondi strutturali, a decorrere dal 1° marzo 2021, la Regione ha facoltà di assumere, con procedura selettiva con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso di laurea magistrale o specialistica in materie giuridico-economiche o tecnico-ambientali nei casi in cui tale professionalità sia necessaria anche con riguardo ai progetti da realizzare, nel limite massimo di 300 unità.”

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