Articolo abrogato dalla L.R. 04/02/2016, n. 2, così recitava:

“Art. 82 (Cultura e lingua sarda. Conferimenti agli enti locali) — 1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni, sulla base degli atti di programmazione regionale adottati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3:

a) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative alle attività delle consulte locali per la cultura e la lingua dei sardi;

b) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative all'erogazione di contributi agli enti locali per il ripristino dei toponimi in lingua sarda e delle varietà linguistiche tutelate ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26;

c) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative agli interventi previsti dagli articoli 13, 17 e 20 della legge regionale n. 26 del 1997.”

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