Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, della L.R. 04/03/2022, n. 3.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 01/12/2022, n. 240 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo in vigore anteriormente alla sua sostituzione a opera dell’art. 10, comma 1, della L.R. 04/03/2022, n. 3.

Si riporta il testo del comma nella versione precedente:

“1. L’ampliamento delle attività produttive di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per la attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) e alla deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2018, n. 2332, non è soggetto a limitazioni di superficie coperta e di volume.”

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