L’articolo 8 è stato abrogato dalla L.R. del 30/12/2011 n.38. L’articolo 8 così recitava: “1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si applica ai rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni. Il tributo è dovuto, dal 1° gennaio 2008, dai seguenti soggetti passivi:

a) gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;

b) gestori di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupe-ro di energia;

c) chiunque esercita illecitamente attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.

2. L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto in solido al pagamento del tributo e della sanzione ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla competente autorità pubblica prima della constatazione delle violazioni di legge.”

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