Articolo modificato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 07/03/2003, n. 4 e, successivamente, abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 04/10/2006, n. 27, così recitava:

"Articolo 18 - (Norme transitorie e finali - Soppressione dei PMP)

1. L'entrata in funzione dei singoli Dipartimenti provinciali è comunicata dal Direttore generale dell'ARPA all'Assessore alla sanità, all'Assessore all'ambiente e alle AUSL interessate e dalla data della comunicazione si provvederà alla soppressione dei PMP di cui alla legge regionale n. 4 del 1988, del Comitato tecnico risorse idriche (COTRI) e dei Comitati tecnici regionali e provinciali in materia ambientale.

2. I controlli impiantistici preventivi e periodici, già svolti dai Settori impiantistici-antinfortunistici dei PMP ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 4 del 1988 e non ricompresi tra le attività devolute alla competenza dell'ARPA a norma della presente legge, sono assicurati in ambito regionale dai Dipartimenti di prevenzione delle AUSL.

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Abrogato."

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