Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, della L.R. 24/07/2012, n. 22, così recitava:

"Articolo 53

I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione, non adeguati ai contenuti della legge statale 6.8.1967 n. 765 e del DM 2.4.1968 n. 1444, sono tenuti comunque ad acquisire, prima dell'approvazione degli strumenti esecutivi di cui ai precedenti articoli 21, 24, 27 e 37, il parere vincolante del CUR nelle forme e con le modalità previste negli articoli stessi.

É fatto lo stesso obbligo di cui al comma precedente ai Comuni il cui Ufficio Tecnico non sia retto da un architetto o da un ingegnere di ruolo; in fase di prima attuazione della presente legge, in sostituzione del tecnico laureato di ruolo di cui al presente comma, il Comune dovrà avvalersi di un architetto od ingegnere civile incaricato - per un periodo non inferiore ad un anno - con apposita convenzione, con la quale lo stesso si impegni per la durata del mandato a non assumere, nell'ambito del territorio comunale, incarichi di progettazione di strumenti urbanistici e di opere edilizie private."

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