Articolo abrogato dall’art. 13, comma 1, del D.P.G.R. 13/10/2014, n. 3/R, così recitava:

"Art. 18 - (Norma transitoria) — 1. Le strutture attualmente inattive, situate nel territorio urbanizzato, così come individuato dal piano regolatore generale comunale, previsto ai sensi della l.r. 56/1977 e s.m.i, non sono soggette alla revoca prevista all'articolo 9, comma 1, lettera b) qualora i soggetti titolari procedano a lavori di adattamento e riavviino la propria attività entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo concessione della proroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a)."

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