Articolo abrogato dall'art. 28, comma 2, della L.R. 07/05/2013, n. 8, così recitava:

“Art. 25 - Danno ambientale

1. La Regione e gli enti locali, per quanto di competenza, promuovono le azioni di prevenzione e riparazione in materia di danno ambientale alla fauna acquatica e agli ambienti acquatici, ai sensi della direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, e delle relative norme statali.

2. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istruzioni operative in materia di danno ambientale sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e le commissioni consiliari competenti.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino