Articolo abrogato dalla L.R. 03/08/2017, n. 13 a decorrere dal 14/06/2018, ovvero dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 18 della L.R. 03/08/2017, n. 13 approvato con D.P.G.R. 08/06/2018, n. 4/R., così recitava:

“Art. 2. - (Definizione e caratteristiche)

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti nel Comune sede della casa per ferie e gestite, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive.

2. Comma abrogato dalla L.R. 30/12/2009, n. 38

3. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani.

4. La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi gestiti senza scopo di lucro per le finalità di cui al 1° comma e che, in relazione alla particolare funzione che svolgono, vengono denominati Colonie, Pensionati universitari, Casa della Giovane, Foresterie, Casa per esercizi spirituali e simili.

5. Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al 1° comma.

6. I complessi possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

7. Non rientrano nei complessi di cui al presente articolo le tipologie ricettive specificatamente disciplinate da altre leggi ed in particolare dalle leggi regionali 10 marzo 1982, n. 7 e 23 agosto 1982, n. 20, sull'assistenza alle persone anziane.”

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