Articolo abrogato dalla L.R. del 30/12/2009 n.38. L’articolo 22 così recitava: “ 1. Il Comune dà immediata comunicazione alla Regione, o all'Ente da essa delegato, del rilascio delle autorizzazioni e delle prese d'atto per le attività ricettive di cui alla presente legge, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni. 2. Il Comune è tenuto altresì a trasmettere alla Regione riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.”

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