Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23 ad eccezione del comma 2 dell’articolo 2.

L’articolo 2 così recitava:

Art. 2. - (Autorizzazione alla coltivazione)

1. L’autorizzazione all’apertura di cave di prestito è rilasciata, nel rispetto della normativa vigente, dalla Regione ai soggetti proponenti attuatori dell’opera pubblica.

2.

3. L'autorizzazione all'esercizio delle cave viene rilasciata ai sensi della I.r. 69/1978 ed è prescritta, a pena di decadenza, l'utilizzazione del materiale reperito esclusivamente per le esigenze esecutive dell'opera pubblica di cui all'articolo 1, comma 2.

4. L'esercizio delle cave di prestito è regolato da accordi convenzionali in cui è previsto un onere economico, a carico del soggetto attuatore e a favore dell'Amministrazione comunale ove ha sede la cava, pari a lire 600 ogni metro cubo coltivato per opere di riqualificazione e mitigazione ambientale e progetti di sviluppo locale sostenibile.

5. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l'importo di cui al comma 4, con frequenza biennale in base all'indice Istituto centrale di statistica (ISTAT) relativo ai materiali da costruzione.

6. La società esercente la cava è tenuta ad assicurare direttamente la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria, utilizzata dalla viabilità di servizio, nonché delle strutture irrigue interferite dai lavori di coltivazione. A tal fine la società stipula apposite convenzioni con gli enti ed i consorzi proprietari o gestori delle suddette strutture.

7. Abrogato

8. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare all'Amministrazione regionale il nominativo dell'impresa esecutrice della coltivazione delle cave.

9. L'utilizzo dei materiali individuati nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è consentito nei termini previsti dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 22/1997; per l'impiego dei materiali individuati nel presente comma non sono richiesti gli accordi convenzionali di cui, al comma 4.

10. È esclusa qualsiasi attività di cava che non sia specificamente individuata nel progetto dell'opera pubblica e per quantità di materiali maggiori di quelle strettamente necessarie all'esecuzione di tale opera.”

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