Articolo abrogato dall’art. 124, comma 1, della L.R. 19/10/2021, n. 25, così recitava:

"Art. 18 - (Potere sostitutivo)

1. La Regione, previa diffida, esercita, nei confronti degli enti locali, il potere sostitutivo di cui all’articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e enti locali), in caso di inadempienza nell’esercizio delle funzioni conferite, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti."

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