Articolo abrogato dalla L.R. 25/10/2016, n. 19.

L’articolo 15 così recitava:

“Art. 15. - (Disposizioni in ordine alla mobilità del personale pubblico)

1. La Regione e gli enti strumentali regionali che intendono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato si rivolgono al portale nazionale della mobilità.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono procedere a nuove assunzioni, a qualunque titolo, né stipulare contratti di collaborazione coordinata continuativa, se il profilo professionale richiesto è presente al loro stesso interno o tra il personale delle province e della Città metropolitana di Torino.”

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