Articolo abrogato dall’art. 15, comma 1, della L.R. 14/03/2014 n. 3, così recitava:

“Art. 28 - (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 19)

1. All’articolo 30 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 “Testo unico delle leggi sulla montagna”), come modificata dalla l.r. 28/2008, prima del comma 1, è inserito il seguente:

“01. Il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

‘2) il 70 per cento in proporzione alla superficie delle zone montane, all’altimetria delle stesse e alla classificazione di cui all’articolo 4; la Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, stabilisce annualmente le percentuali da assegnare ai parametri di ripartizione e le modalità per la loro individuazione.’”.

2. Dopo il comma 7 dell’articolo 39 della l.r. 19/2008 sono inseriti i seguenti:

“7-bis. Le disposizioni modificative dell’articolo 51, comma 1, della l.r. 16/1999, di cui all’articolo 30, comma 01 della presente legge si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2011.”.

“7-ter. Nel caso in cui, in fase di prima applicazione della legge, eventi sopravvenuti impediscano la costituzione delle comunità montane secondo la delimitazione territoriale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale prevista dall’articolo 3, comma 2, della l.r.16/1999 come modificato dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto i Presidenti uscenti Commissari per ciascuna delle comunità montane di cui all’Allegato A alla presente legge, attribuendo loro i poteri necessari a garantire l’operatività degli enti.”.

3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 19/2008 è inserita la seguente:

“e-bis) il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 51;”.

4. Dopo il comma 8 dell’articolo 40 della l.r. 19/2008 è inserito il seguente:

“8-bis. L’abrogazione del numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 16/1999 decorre dal 1 gennaio 2011.”.”

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