Articolo abrogato dall’art. 35, comma 1, della L.R. 03/11/2023, n. 30, così recitava:

“Art. 18. - (Disposizione transitoria per i servizi educativi per la prima infanzia)

1. In via transitoria e fino all’entrata in vigore di specifica normativa regionale attuativa dell’articolo 6, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180, 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), i servizi educativi per la prima infanzia sono identificati in:

a) nido d’infanzia e micro-nido;

b) sezione primavera;

c) servizi integrativi.

2. I servizi integrativi per la prima infanzia sono articolati in:

a) servizio in contesto domiciliare: nido in famiglia;

b) spazio gioco per bambini: centro di custodia oraria;

c) centro bambini e famiglie.

3. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce i requisiti minimi strutturali ed organizzativi-gestionali, i criteri e le modalità per la realizzazione ed il funzionamento dei servizi elencati ai commi 1 e 2.

4. Non sono attivabili e autorizzabili servizi per bambini da 0 a 6 anni diversi da quelli definiti dal d.lgs. 65/2017 e dai commi 1 e 2. I servizi sperimentali sono ricondotti, nei termini dei protocolli di sperimentazione, all’interno del sistema dei servizi di cui al decreto legislativo citato.

5. Fino all’entrata in vigore della normativa regionale attuativa del d.lgs. 65/2017, di cui al comma 1, i servizi educativi per la prima infanzia sono vigilati ed autorizzati in applicazione delle disposizioni di cui al titolo VI della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

6. Fino all’entrata in vigore dei requisiti, di cui al comma 3, continuano ad applicarsi, in materia di requisiti minimi strutturali e organizzativi-gestionali, le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

a) deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2004, n. 48-14482, identificativa dei servizi di nido in famiglia;

b) deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2008, n. 2-9002, identificativa dei servizi di sezioni primavera;

c) deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2013, n. 31-5660, identificativa dei servizi di centro di custodia oraria;

d) deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732, identificativa dei servizi di micro-nido.

7. Le risorse necessarie per sostenere il sistema dei servizi e per la compartecipazione al fondo, di cui all’articolo 12 del d.lgs. 65/2017, sono determinate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, attraverso uno stanziamento di parte corrente, in termini di competenza e di cassa, di euro 2.000.000,00 per ciascun anno, da iscriversi su apposito capitolo di spesa corrente, di nuova istituzione, nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, che presenta la necessaria copertura finanziaria.”

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