Articolo abrogato dalla L.R. del 22/07/2003, n. 19. L'articolo 8 così recitava: "1. Nel caso di costituzione di nuove Comunità montane che derivino dalla fusione o dalla scissione di Comunità montane preesistenti, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto avente efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di istituzione, nomina un Commissario per ciascuna delle Comunità preesistenti. Il Commissario viene individuato, di norma, tra i Sindaci dei Comuni componenti la Comunità montana ed assume i poteri degli organi delle stesse sino all'insediamento dei Consigli delle nuove Comunità ed all'elezione dei nuovi organi.

2. La seduta di insediamento del Consiglio delle nuove Comunità montane è convocata dal Presidente della Giunta regionale ed ha luogo entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Costituiscono il Consiglio i rappresentanti dei Comuni facenti parte della nuova Comunità montana, già designati a rappresentarli nei Consigli delle Comunità montane preesistenti.

4. Nella seduta di insediamento, presieduta dal Consigliere più anziano di età, il Consiglio elegge il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta con le procedure di cui all'articolo 20. "

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