Articolo abrogato dalla L.R. del 22/07/2003, n. 19. L'articolo 23 così recitava: "1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.

2. Il Presidente esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento di tutte le funzioni attribuite o delegate alla Comunità montana."

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