Articolo abrogato dalla L.R. 10/01/2018, n. 1, così recitava:

“Art. 5 - (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui all’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Determinazione dei nuovi importi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l’ammontare del tributo speciale per il conferimento nelle discariche allestite per i rifiuti non pericolosi è fissato in euro 0,005 per ogni chilogrammo di rifiuti speciali non pericolosi conferiti, comprensivi dei rifiuti urbani sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili in attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e in euro 0,025 per ogni chilogrammo di rifiuti urbani non sottoposti a trattamento come definito dal sopramenzionato programma regionale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l’ammontare del tributo speciale per il conferimento nelle discariche allestite per i rifiuti pericolosi è fissato in euro 0,01 per ogni chilogrammo di rifiuti speciali pericolosi conferiti.”

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