Articolo abrogato dall’art. 29, comma 1, della L.R. 31/05/2022, n. 7, così recitava:

“Art. 72 - Distanze tra fili di fabbricazione

1. In deroga alle definizioni di cui all'articolo 30 del regolamento edilizio tipo regionale, approvato con Delib.C.R. 28 novembre 2017, n. 247-45856 (Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale), la distanza tra il filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione.”

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