Articolo abrogato dall’art. 66, comma 1, della L.R. 22/12/2008, n. 34, così recitava:

"Art. 7. -Modifiche alla L.R. n. 28/1993.

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 22, è sostituita dalla seguente:

"d) soggetti in stato di disoccupazione da almeno sei mesi ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144)";

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 28/1993, come sostituito dall'articolo 2 della L.R. n. 22/1997, è così sostituito:

"2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) devono essere residenti in Piemonte alla data di presentazione della domanda."."

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