Articolo sostituito dall’art. 11, comma 1, della L.R. 31/03/2020, n. 7 e, successivamente, abrogato dall’art. 17, comma 1, della L.R. 04/04/2024, n. 10, così recitava:

“Art. 11 - Integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. Razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione delle società partecipate, la Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della competente commissione consiliare, adotta le misure necessarie ed opportune per favorire l'integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in termini di sinergie funzionali orientate alla razionalizzazione dei costi di struttura e la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni dirette ed indirette.

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti volti all'attuazione degli obiettivi riconducibili alle finalità di cui al comma 1, mantenendo fermo l'assetto proprietario a capitale interamente pubblico di Finpiemonte S.p.A., la sua natura di società in house e le funzioni strumentali ad essa attribuite.”

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