Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, della L.R. 23/04/2013, n. 5, così recitava:

"Art. 27. (Funzioni delle commissioni provinciali per l'artigianato) — 1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, quali organi amministrativi e di tutela del settore:

a) esercitano tutte le funzioni riguardanti gli accertamenti ed il controllo sulle iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall'albo provinciale delle imprese artigiane di cui agli articoli 23, 24 e 34;

b) propongono iniziative e prospettano esigenze per lo sviluppo dei servizi reali alle imprese artigiane, nonché ricerche e applicazioni di processi di innovazione tecnologica;

c) promuovono ogni iniziativa diretta a valorizzare le attività artigiane della provincia;

d) svolgono gli altri compiti attribuiti dalle leggi statali e regionali.

2. Tutti gli oneri e le spese per il funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato sono a carico della Regione e sono determinati ai sensi dell'articolo 37.

3. L'espletamento delle funzioni di segreteria e dei compiti tecnico-amministrativi necessari all'attività delle commissioni provinciali per l'artigianato è assicurato dagli uffici dell'albo di cui all'articolo 31. "

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino