Articolo abrogato dall'art. 63, comma 1, della L.R. 24/11/2023, n. 32, così recitava:

"Art. 8. - (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34)

1. L'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. (Organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro)

1. L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 165/2001, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva. All’Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente i Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale.

2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale della Città metropolitana di Torino e delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘legge di stabilità 2015’), è trasferito nel ruolo dell'Agenzia; per tale personale a tempo indeterminato è ammesso l'esercizio di opzione alternativa a favore dell'inquadramento nei ruoli regionali con contestuale distacco funzionale all'Agenzia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020). Il trasferimento dalla Regione all'Agenzia è disciplinato da appositi accordi tra la Regione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. L'Agenzia succede entro il 31 ottobre 2018 nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa del personale impiegato presso i Centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 1, comma 795 della legge 205/2017 e ne garantisce la relativa stabilizzazione.

3. Al fine di consentire un'adeguata gestione dell'opzione di cui al comma 2, salvaguardando la continuità di funzionamento dei servizi al pubblico e assicurando un ottimale subentro nei contratti di lavoro, il processo di trasferimento della titolarità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e il correlato funzionamento dei Centri per l’impiego inizia a decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) e si conclude entro il 31 ottobre 2018, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

4. Sino al 31 ottobre 2018 le province e la Città metropolitana di Torino assicurano il regolare funzionamento del servizio garantendo le risorse strumentali necessarie, anche al fine della sicurezza degli immobili. I beni e le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi connessi alle risorse da trasferire sono definiti da specifici accordi, previa ricognizione da parte degli enti titolari degli stessi.

5. La Regione assicura il trasferimento alla Città metropolitana di Torino e alle province piemontesi delle risorse occorrenti alla corresponsione della retribuzione e degli oneri connessi al personale dei Centri per l'impiego e delle relative spese di funzionamento per tutto il periodo di transizione, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, previa iscrizione nel bilancio regionale delle somme di cui all'articolo 1, commi 794, 797 e 807 della legge 205/2017.

6. L'Agenzia conforma la propria organizzazione in modo da garantire che le funzioni di cui all'articolo 6 siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità centrali, collegati alle strutture periferiche territoriali denominate Centri per l'impiego.

7. L'inquadramento giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza del personale dell'Agenzia è adeguato alle disposizioni relative ai dipendenti regionali.

8. Per lo svolgimento di attività progettuali, di studio e di ricerca, monitoraggio e valutazione l'Agenzia ha facoltà di stipulare convenzioni con società, camere di commercio, università ed altri enti qualificati. Per lo svolgimento di attività gestionali di carattere straordinario e limitato nel tempo, non previste dal piano annuale di attività, di cui al comma 10, lettera a), alle quali non può provvedersi con il personale in organico, l'Agenzia ha facoltà di far ricorso a contratti a tempo determinato in osservanza della normativa vigente, previa autorizzazione e relativa dotazione di risorse della Giunta regionale contestuale all'affidamento delle attività.

9. Resta salva la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato nell'ambito delle attività e delle risorse dei programmi comunitari a gestione diretta della Commissione europea.

10. La vigilanza sull'Agenzia è esercitata dalla Giunta regionale. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta i seguenti atti:

a) il piano annuale di attività;

b) la relazione annuale dell'attività svolta;

c) gli atti di straordinaria amministrazione.

11. Il bilancio di previsione, l'assestamento, le variazioni allo stesso e il rendiconto sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

12. In caso di soppressione dell'Agenzia, il personale dell'ente medesimo viene trasferito alla Regione o ad altro ente strumentale.

13. In caso di mutamento della personalità giuridica dell'Agenzia da cui consegue l'inapplicabilità del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni locali, il personale della stessa ha facoltà di esercitare opzione di trasferimento presso la Regione o ad altro ente strumentale."."

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