Articolo abrogato dall'art. 63, comma 1, della L.R. 24/11/2023, n. 32, così recitava:

"Art. 10. - (Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34)

1. L'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. (Centri per l'impiego)

1. I Centri per l'impiego, quali strutture territoriali pubbliche preposte alla gestione operativa delle politiche attive del lavoro, svolgono in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 18 d. lgs. 150/2015, le seguenti attività:

a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;

b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;

c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;

d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;

e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;

f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;

g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;

h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;

i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;

m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 150/2015.

2. I Centri per l'impiego concorrono ad assicurare sul territorio regionale i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) fissati dall'articolo 28 del d.lgs. 150/2015.

3. Competono in via esclusiva ai Centri per l'impiego in quanto struttura pubblica del sistema dei servizi per l'impiego:

a) l'accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione;

b) la profilazione dell'utente e la stipula del patto di servizio personalizzato;

c) il collocamento mirato dei lavoratori disabili, ivi comprese informazioni e supporto a lavoratori e imprese;

d) gli avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 56/1987;

e) altri compiti e funzioni riservati al sistema pubblico dei servizi per il lavoro dalla legislazione vigente."."

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