Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

L’articolo 22 così recitava:

“Art. 22. - (Disposizioni finali)

1. In quanto vigenti e compatibili con la presente legge si applicano le norme di cui al R.D. 29-7-1927, n. 1443, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i Comuni e la Regione per le rispettive competenze.

2. Resta fermo quanto stabilito dalla legge 19-2-1928, n. 514.”

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