Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

L’articolo 20 così recitava:

“Art. 20. - (Adempimenti particolari)

1. Gli esercenti di cave o di torbiere devono:

a) fornire alle Amministrazioni regionale e territorialmente competente i dati statistici; e quelli necessari all'implementazione della banca dati delle attività estrattive tramite web attraverso il Servizio Esercenti Minerari di Sistema Piemonte; la mancata presentazione dei dati statistici entro il 30 aprile dell'anno successivo al quale i dati stessi sono riferiti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 21, sesto comma.

b) mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso.

2. I funzionari suddetti possono richiedere in caso di rifiuto la necessaria assistenza alla pubblica autorità.

3. I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godranno della guarentigia stabilita dall'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.”

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