Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

L’articolo 14 così recitava:

“Art. 14. - (Opere ed impianti in funzione dell'attività estrattivi)

1. Per tutte le attività estrattive effettuate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

2. I relativi provvedimenti sono di competenza dello stesso organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione.

3. I Comuni provvederanno a determinare gli oneri di urbanizzazione a carico del coltivatore ed alla relativa riscossione.”

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