Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

L’articolo 13 così recitava:

“Art. 13. - (Attività estrattiva nei parchi e nelle riserve naturali regionali)

1. Per le aree destinate a parchi e riserve naturali a norma degli articoli 2 e 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, i provvedimenti delegati con la presente legge ai Comuni sono assunti dalla Giunta regionale, sentiti l'Ente gestore e gli Enti locali interessati, tenuto conto delle necessità obiettive di impiego del materiale estrattivo ricavabile dal giacimento in rapporto alla produzione e della sua compatibilità con la destinazione d'uso dell'area.

2. I provvedimenti sono notificati a tutti gli interessati e pubblicati a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.”

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