Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

L’articolo 2 così recitava:

“Art. 2 (Pianificazione in materia estrattiva e funzioni di competenza della Regione)

1. La Regione provvede all’elaborazione ed approvazione del Piano regionale dell’attività estrattiva (PRAE), nonché allo svolgimento dell’attività di polizia mineraria di cui all’articolo 23, relativamente alle cave e torbiere nell’intero territorio regionale.

1 bis. Il PRAE di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio regionale con proprio provvedimento ed è redatto in coerenza con i principi e le norme recanti la disciplina finalizzata alla tutela delle risorse naturali e del quadro di governo territoriale, paesaggistico e ambientale e coordinato con gli altri piani e programmi che interessano, direttamente o indirettamente, le attività estrattive al fine della loro valorizzazione per la produzione di minerali di pubblico interesse per l’economia.”

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