Articolo sostituito dall'art. 1, comma 7, della L.R. 02/05/1980, n. 33; modificato dall'art. 2, comma 5, della L.R. 03/09/1981, n. 35 e, successivamente, abrogato dall'art. 3-bis, comma 6, della L.R. 22/01/2019, n. 1, così recitava:

"Art. 8 - Organi consultivi

a) Comitato tecnico consultivo regionale.

Le sostituzioni di membri del Comitato tecnico consultivo regionale di cui all'art. 28 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, sono effettuate dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste, su richiesta della stessa organizzazione, ente o associazione che aveva designato il membro da sostituire.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

b) Commissione consultiva regionale.

È istituita la Commissione consultiva regionale presieduta dall'assessore all'agricoltura e composta da un funzionario dell'assessorato, da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46, da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni cooperative nazionalmente riconosciute e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni regionali delle associazioni dei produttori maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46.

La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale.

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

Le sostituzioni di membri della Commissione consultiva regionale sono effettuate dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste su richiesta della stessa organizzazione, ente o associazione che aveva designato il membro da sostituire.

Per la concessione dei benefici relativi alla cooperazione, strutture produttive ed infrastrutture a carattere collettivo, la Giunta regionale sente il parere della Commissione consultiva regionale.

La Commissione esprime il parere:

1) sui criteri che la Giunta regionale adotta per la formazione di specifici programmi per la concessione di agevolazioni;

2) sullo stato di attuazione degli specifici programmi. Gli specifici programmi vengono formati, per ogni categoria di intervento, con le domande pervenute alle date stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.

Inoltre la Commissione esprime il parere:

1) sulle istruzioni per l'applicazione della legge;

2) sui reclami avverso le determinazioni dei servizi;

3) sul riparto di fondi ai servizi periferici e sulle linee generali di utilizzazione di tali fondi;

c) Commissioni consultive comprensoriali.

I servizi regionali decentrati sentono il parere delle Commissioni consultive comprensoriali di cui all'art. 26 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15:

1) sui criteri che i servizi adottano per la formazione di specifici programmi per la concessione delle agevolazioni concorrendo a determinare i criteri stessi, nonché su ogni domanda quando si tratta di piani di sviluppo aziendale od interaziendale e di altri interventi di importo di spesa richiesta superiore a quella stabilita dalla Giunta regionale con le istruzioni;

2) sullo stato di attuazione di specifici programmi. Gli specifici programmi, vengono formati, per ogni categoria di intervento, con le domande pervenute alle date stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.

I criteri, lo stato di attuazione ed i relativi pareri delle Commissioni consultive vengono comunicati, a cura dei servizi regionali decentrati, all'assessorato agricoltura e foreste, entro i successivi otto giorni.

I provvedimenti concessivi ed i nullaosta, nonché le conclusioni istruttorie negative, sono adottati dai servizi regionali decentrati dopo aver sentito il parere delle Commissioni consultive comprensoriali, di cui al precedente punto 1).

I servizi regionali decentrati devono adeguatamente motivare i criteri, i provvedimenti concessivi, i nullaosta e le conclusioni istruttorie negative eventualmente adottati in difformità ai pareri espressi dalle Commissioni consultive comprensoriali.

Le Commissioni comprensoriali, si riuniscono presso le sedi indicate dalla Giunta regionale con le istruzioni per l'applicazione della legge.

d) Commissione consultiva comunale.

Presso ogni Comune è istituita la "Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste", così composta:

1) il Sindaco od un assessore da lui delegato che la presiede;

2) due consiglieri comunali eletti dal Consiglio comunale di cui uno della minoranza;

3) un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive organizzazioni provinciali;

4) un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di Comune accordo dalle organizzazioni provinciali.

I rappresentanti delle organizzazioni di cui ai punti 3) e 4), devono essere residenti nel Comune.

La Commissione è nominata dal Sindaco.

Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un membro della stessa, oppure da un dipendente comunale, designato dal Sindaco.

La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Amministrazione regionale può avvalersi del parere e della collaborazione delle Commissioni consultive comunali per l'applicazione della presente legge, per gli interventi e con le modalità stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.

Inoltre l'Amministrazione regionale, può avvalersi della collaborazione delle Commissioni consultive comunali anche per l'applicazione di altre leggi e provvedimenti regionali, nazionali e comunitari in materia di agricoltura e foreste.

e) Termini dei pareri consultivi.

I pareri consultivi di enti, uffici, Commissioni e Comitati previsti dalla presente legge debbono essere espressi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta: trascorso tale termine non si è più tenuti ad acquisire i pareri.

Il termine di cui sopra può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale.

f) Indennità chilometrica o rimborso spese viaggio.

Ai componenti degli organi consultivi previsti dalla presente legge viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio oppure la indennità chilometrica di cui all'art. 3 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33."

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