Articolo abrogato dalla L.R. del 25/03/2013 n. 3. L’articolo 71 così recitava: “Art. 71 - (Delega delle funzioni espropriative) - 1. L'esercizio delle funzioni espropriative per quanto attiene alle opere di pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 106, è delegato, per le opere di loro acquisizione e competenza, ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, alle Province, alle Comunità Montane, ai Consorzi dei Comuni istituiti ai sensi dei precedenti artt. 8, 16 e 34.

2. I provvedimenti espropriativi previsti dal presente articolo sono comunicati alla Regione e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.”

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